IL NOSTRO TERRITORIO NEL 1202 – TERRA DI SCAMBIO

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BELLEI ANDREA
9/10/2022
Lo storico Carlo Cipolla(1), in premessa al suo lavoro “DOCUMENTI PER LA STORIA DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE FRA VERONA E MANTOVA NEL SEC. XIII” (Ulrico Hoepli – Milano – 1901), scrisse: “… Nel secolo XIII, prima e dopo l’avvento della signoria Scaligera, le guerre (tra Mantova e Verona) superarono per numero le trattative pacifiche, le quali con quelle si intrecciarono, …”.
Il primo documento edito riportato nella sua pubblicazione, datato al 1202, ci offre un doppio testo, redatto in versione mantovana e nella versione veronese, circa i patti di pace tra le parti, salve le convenzioni esistenti tra Veronesi e Ferraresi e fra Ferraresi e Mantovani(2).
Giova ricordare che nel gennaio 1199 i Veronesi costruirono il castello di Ostiglia sul Po e nel giugno 1199 ci fu una battaglia alle porte di Mantova nei pressi del ponte dei mulini, dove i Veronesi mossero battaglia ai Mantovani e li vinsero, facendo molti prigionieri che furono portati a Verona.
Il giuramento di pace perpetua prevedeva l’oblìo delle ingiurie e l’aiuto reciproco. Non era consentito emettere tasse, dazi ed esazioni, fatta eccezione per alcune imposte, espressamente stabilite, in favore di una delle due parti, col patto di restituzione di quanto maltolto ingiustamente.
I Veronesi non potevano costruire opere fortificatorie sul territorio Mantovano, e viceversa. Nel caso di dubbio circa la pertinenza di un territorio, non era consentito erigere la fortezza, fino a che il dubbio non fosse stato sciolto. Si doveva stare al giudizio di persone competenti circa la definizione dei confini della Campagna e della questione di Polletto, oggetto di dispute.
Per terminare i litigi pregressi tra Verona e Mantova, doveva essere fatto giuramento da un giudice e da due militi di buona fede e senza macchia designati rispettivamente dai Mantovani e dai Veronesi, per ascoltare e raccogliere le lamentele dei Mantovani verso i Veronesi e, per contro, dei Veronesi verso i Mantovani entro 40 giorni dall’accusa. Mancando l’accusa, valevano le leggi, gli statuti e gli usi rispettivamente di Verona e di Mantova, secondo il dovere incombente ai consoli di Verona e a quelli di Mantova. Giudice e militi dovevano anche stimare i beni mobili ed immobili dei Veronesi e Mantovani condannati. La sentenza prodotta doveva essere senza appello ed essere eseguita entro 30 giorni dalla sua promulgazione. Se i beni del condannato non fossero stati sufficienti a soddisfare il creditore, dovevano supplire i comuni di appartenenza dello stesso (Verona o Mantova) a rifondere il debito residuo.
Il condannato insolvente restava bandito dal territorio di appartenenza sino a che non avesse soddisfatto ai suoi debiti.
Era inoltre vietato il condurre o il prendere il sale dai territori della controparte.
Il patto di pace sarebbe durato in perpetuo, suggellato dai Veronesi con la garanzia dei loro diritti su Valeggio, Monzambano, Grezzano, Trevenzuolo, Moratica e Villimpenta. I Mantovani portavano in garanzia i diritti da loro vantati su Volta Mantovana, Castiglione Mantovano, Canedole, Cortincolfo, Bigarello e Castelbelforte.
Chi avesse rotto il patto, avrebbe lasciato i territori a garanzia alla controparte senza uso della forza.
Il patto in questione venne firmato per i Veronesi dal podestà di Verona conte Egidio e dai Mantovani dal podestà di Mantova conte Bonifacio di San Martino, con l’impegno che venisse inserito nei rispettivi Statuti Comunali per essere rispettato in perpetuo.
Tutti gli uomini di Verona, di Mantova e dei relativi distretti, di età compresa tra i 15 e 70 anni, dovettero giurare questa pace.

Andrea Bellei,

Ottobre 2022

Bibliografia:

- Carlo Cipolla: “Documenti per la storia delle relazioni diplomatiche fra Verona e Mantova nel sec. XIII” (Ulrico Hoepli – Milano – 1901).

- Carlo Cipolla: “Note di Storia Veronese – Trattati commerciali e politici del sec. XII, inediti o imperfettamente noti”, in Nuovo Archivio Veneto pubblicazione periodica della R. Deputazione di storia patria vol. XV (Visentini – Venezia - 1898).

Note:

1) Carlo Cipolla (Verona, 26 settembre 1854 – Tregnago, 23 novembre 1916) è stato uno storico italiano, professore di Storia moderna all'Università di Torino, dal 1882 al 1906, e, in seguito, presso l'Istituto di studi superiori di Firenze.

2) Il documento è trascritto due volte nel volume “Privilegia Comunis Mantuae” in ASMN, fogli 30 v - 31 v (B) e ai fogli 31 v - 32 v (A), quest’ultimo compilato nel 1291 e accresciuto a più riprese di molte aggiunte.

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